CHE COS’È UNA COLONIA FELINA? 

Le “colonie feline” identificano aree di territorio pubblico o privato, ove vivono i così classificati “gatti viventi in stato di libertà” e/o quei gatti che, non avendo più un padrone, vivono in stato di abbandono.

Le colonie feline (indipendentemente dal numero di soggetti che le compongono) sono il luogo dove i “randagi” trovano cibo e riparo anche grazie all’intervento di persone che se ne prendono cura.

I gatti viventi in stato di libertà o riconosciuti come colonie feline “censite” presso il Comune in cui si trovano, sono protetti dalla Legge Nazionale e Regionale: non è possibile ed è punibile penalmente, spostare o maltrattare i gatti della colonia.

Per far fronte al fenomeno del randagismo felino, il Servizio Veterinario delle Aziende Ausl e singoli Medici Veterinari in libera professione, operano con le Associazioni animaliste volontarie e anche con singoli cittadini per limitare la proliferazione dei gatti randagi attraverso le STERILIZZAZIONI.


GESTIONE DELLE COLONIE FELINE. COMPETENZE DEI COMUNI.

La gestione delle colonie feline è di competenza del Comune in cui sono censite e per tale gestione il Sindaco può anche avvalersi dell’operato di Associazioni di volontariato.
Per censire una colonia felina è opportuno recarsi presso gli Uffici di competenza del proprio Comune di residenza e compilare un modulo in cui ci si impegna a registrare la colonia felina, diventandone così suo referente.

Si precisa difatti che: in base agli artt.823 e 826 del Codice Civile, il Sindaco esercita la tutela delle specie presenti allo stato libero nel territorio Comunale. In applicazione della Legge 11/02/1992 n.157, il Sindaco esercita la cura delle specie di mammiferi (compresi i gatti) e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio Comunale.

Al Sindaco spetta la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
Il Sindaco è il “proprietario” di tutti i gatti randagi/abbandonati che vengono trovati in un Comune e lui deve occuparsene, trovando per loro la soluzione migliore. Come, per esempio, fare una convenzione con un’Associazione animalista, incentivare campagne di sensibilizzazione per la sterilizzazione di gatti randagi e appartenenti a colonie feline regolarmente censite nel suo Comune, eccetera.


NORMATIVA di riferimento: 

Nel 1991 è entrata in vigore la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (n.281/91) che riconosceva il diritto alla vita per i cani ed i gatti accalappiati (prima di tale legge, gli animali venivano uccisi dopo soli tre giorni di detenzione).
La Legge 281/91 contiene diversi e importanti elementi innovativi. Per quanto concerne le colonie feline, essa stabilisce che:
1. La colonia felina, una volta censita, è PROTETTA PER LEGGE: nessuno può spostare i gatti o maltrattarli;
2. I gatti della colonia devono essere STERILIZZATI dall’Azienda Sanitaria competente del Comune di residenza e/o da singoli Medici Veterinari in libera professione;
3. I gatti, una volta sterilizzati, devono essere REINSERITI nel sito d’origine e nel loro gruppo;
4. I gatti hanno diritto ad essere ACCUDITI e NUTRITI nella loro sede abituale e nel rispetto delle norme igieniche.
I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti anche ai sensi dei nuovi articoli 544-bis e 544-ter del codice penale: il loro maltrattamento è perseguito penalmente anche con la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 euro a 15.000 euro, mentre l’uccisione è punita con la reclusione da tre a diciotto mesi.