L’ABBANDONO DI ANIMALI È UN REATO!

Abbandonare un animale (sia esso un gatto, un cane, una tartaruga, eccetera,…) significa non solo commettere un atto incivile, disumano ed eticamente inaccettabile, ma anche un REATO, perseguito ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale, che oggi è punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro. Con la stessa pena è punibile chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e che arrecano gravi sofferenze.

Il reato è di competenza del Tribunale monocratico e perseguibile d’ufficio. L’elemento soggettivo richiesto è quello della colpa.

La Cassazione Penale, sez III, 13.05.2011, n. 18892, ha statuito che:
“Integra la contravvenzione di abbandono di animali (art. 727, comma primo, c.p.) non solo la condotta di distacco volontario dall’animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest’ultimo, dovendosi includere nella nozione di “abbandono” anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell’immediata ricerca nell’animale”.

Tre gattini abbandonati in una scatola davanti al cancello del rifugio

Recenti studi hanno dimostrato che: più dell’80% degli animali abbandonati rischia di morire a causa di incidenti stradali, di fame, di stenti, di malattie o a causa di maltrattamenti; mentre il restante 20% finisce in un rifugio per animali dove, specialmente se anziano o affetto da patologie importanti, concluderà inesorabilmente la sua esistenza.
Se si assiste ad un abbandono, bisogna sporgere DENUNCIA (telefonica o scritta) presso un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria della propria provincia di residenza, competente per i reati in materia ambientale e di tutela degli animali (Carabinieri Forestali, Polizia di stato, Polizia locale o veterinari dell’ASL locale, Guardie Zoofile locali,…).

Aiutando le Forze dell’Ordine ad individuare i colpevoli, puoi contribuire a far applicare le sanzioni previste dalla legge e far PUNIRE REALMENTE chi ha commesso un atto così ignobile.
Vedi la Legge 20 luglio 2004, n.189 e la L.R. n. 41 del 7-10-1994 della Regione Emilia-Romagna.